Credito di imposta Formazione 4.0: ancora agevolabili le attività 2022 fino al 70%.

Il credito d’imposta formazione 4.0 era parte integrante del nuovo piano Transizione 4.0 che, con la proroga al biennio 2021-2022 contenuta nel D.D.L. di Bilancio 2021, è divenuta una misura strutturale e potenziata in tutte le sue articolazioni che prevede l’erogazione di un Credito d’Imposta fino al 70% per quanti investono nella formazione 4.0 del proprio personale sulle Tecnologie 4.0.

ATTENZIONE: l’esercizio 2022 è l’ultimo nel quale sarà possibile usufruire di tale credito.

Il bonus consiste in un credito d’imposta (dal 30% al 50%, con incremento al 60% nel caso di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati) calcolato sul costo orario lordo aziendale del personale dipendente impegnato in attività di formazione, per il tempo impiegato nella formazione stessa e con riferimento alle tematiche che riguardano le tecnologie abilitanti del Piano Nazionale “Impresa 4.0”.

Per le attività dal 17/05/2022 in avanti, le aliquote del bonus fiscale sono aumentate e il credito d’imposta è riconosciuto secondo i seguenti parametri:

Condizioni per ottenere l’aumento di credito d’imposta:

  • i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze devono essere certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
  • le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico come segue:
    SOGGETTI ABILITATI ALL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

    Le attività di formazione possono essere erogate, indifferentemente, ESTERNAMENTE, tramite soggetti terzi accreditati rispetto all’azienda, oppure INTERNAMENTE, mediante personale interno all’azienda.

    Riguardo alla formazione ESTERNA, i soggetti che erogano la formazione possono essere costituiti:

    • da enti accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la Regione (o Provincia autonoma) in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa – come INLINGUA VERONA, ente accreditato presso la Regione Veneto dal 2007;
    • da soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
    • da soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea (settore EA 37);
    • da università (pubbliche o private) o strutture ad esse collegate;
    • da Istituti tecnici superiori (cd. “ITS”).

    È ammessa la FORMAZIONE ON-LINE (Circ. MISE 3/12/2018) ma è richiesta la prova dell’effettiva presenza dei dipendenti tramite strumenti di controllo, quali test di verifica (con criteri analoghi a quelli applicati alla formazione permanente degli ordini professionali).

    Formazione INTERNA

    I soggetti che erogano la formazione possono essere costituiti anche da personale dipendente occupato in uno degli ambiti di cui all’ Allegato A della Legge n. 205/2017 – Legge di bilancio 2018 che svolge, in riferimento alle attività formative, il ruolo di DOCENTE o TUTOR per uno dei seguenti temi (a) Vendita e marketing, b) Informatica, c) Tecniche e tecnologie di produzione.

Se le condizioni non si verificano le aliquote scendono, anche al di sotto delle percentuali precedenti alla riforma. Si arriva, quindi al:

  • 40% delle spese per le piccole imprese
  • 35% delle spese per le medie imprese
  • 30% delle spese per le grandi imprese

L’incentivo è utilizzabile nella misura massima di € 300.000. E’ inoltre possibile usufruire del credito in compensazione in unica soluzione.

inlingua Verona, Ente Accreditato presso la Regione Veneto per la formazione superiore e continua, con il team Talent24 si occupa di:

  • strutturare il piano di formazione, individuando i corsi previsti dal “Piano nazionale Industria 4.0” più adatti al personale della tua azienda e alla tua azienda;
  • predisporre il progetto formativo e tutta la documentazione necessaria per l’accesso al beneficio e per l’individuazione e la rendicontazione i costi sostenuti per le attività di Formazione 4.0;
  • realizzare il fascicolo a supporto dell’utilizzo del Credito d’imposta per le spese di Formazione 4.0. che dovrà essere conservato dall’azienda.
BENEFICIARI

Possono beneficiare del Credito d’imposta Formazione 4.0 TUTTE LE IMPRESE ITALIANE indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Sono esclusi i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

La fruizione è comunque subordinata:

  • al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC regolare).

Soggetti esclusi:

  • destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. N. 231/2001;
  • che non risultino in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • che non risultino in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
  • definite «in difficoltà» dalle normative europee (Reg.651/14).
AGEVOLAZIONI

Credito imposta calcolato sul costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione.

  • 50% delle spese sostenute per le Piccole Imprese con un massimo di 300.000 euro annui;
  • 40% delle spese sostenute per le Medie Imprese con un massimo di 250.000 euro annui;
  • 30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese con un massimo di 250.000 euro annui;
  • 60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
SPESE AMMISSIBILI

È agevolabile il costo aziendale* del personale dipendente* impegnato nelle attività di formazione 4.0 sia come «discente» che come «docente» o «tutor», limitatamente alle ore o alle giornate di formazione.

*PERSONALE DIPENDENTE → Personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, inclusi gli apprendisti.

*COSTO AZIENDALE → Retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali inclusi i ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione ed eventuali indennità di trasferta per i corsi fuori sede.

Per il costo del lavoro relativo al personale dipendente «docente» o «tutor» è possibile calcolare l’incentivo fiscale su una spesa ammissibile massima pari al 30% della retribuzione annua.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE E UTILIZZO

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione (D.Lgs. 241/97, art. 17) con mod. F24, presentato attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi (dal 2019 per i soggetti «solari») subordinatamente all’avvenuta certificazione dei costi;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo;
  • non è soggetto né al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU (L.244/2007, art. 1, c. 53) né a quello generale annuo dei 700.000 euro (L. 388/2000, art. 34)
  • non concorre a formare la base imponibile Ires/Irpef e Irap né rileva ai fini del prorata di deducibilità degli interessi passivi (Tuir, art. 61) e di quello generale (Tuir, art. 109, c. 5)

Esempio 1:

Ipotizzando che un’impresa, non soggetta a revisione legale dei conti, organizzi un corso di formazione finalizzato all’acquisizione da parte del personale dipendente di competenze sulle tecnologie abilitanti Industria 4.0 e che:

  • sostenga un costo di 5.000 euro per l’attività di certificazione contabile;
  • il costo del personale impegnato nelle attività di formazione, riferito alle ore o alle giornate di formazione, sia pari a 80.000 euro.

Il credito d’imposta maturato sarà pari a:

  • 40.000 euro (ossia 80.000 x 50%, aliquota del credito d’imposta);
  • 5.000 euro (limite massimo delle spese relative alla certificazione contabile, ammesso al beneficio)

Di conseguenza, il credito d’imposta complessivamente maturato è pari a 45.000 euro (40.000+5.000).

INTERVENTI AMMISSIBILI

L’agevolazione può essere utilizzata per la formazione sulle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, quindi sui temi:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti:

– vendita e marketing;
– informatica e tecniche;
– tecnologie di produzione (vd. All. A L. bilancio 2018)

→ Non possono essere agevolate le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

→ Il legale rappresentate dell’impresa dovrà rilasciare un’attestazione dalla quale risulti l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione degli ambiti di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite e consolidate dal dipendente.

Le relative spese rientrano nel perimetro del bonus ma non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

Anche per la formazione interna Talent24 POTRA’ ASSISTERVI NEL FORNIRVI GLI ADEGUATI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE INTERNO

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che:

  • la spesa sostenuta per attività formative sia oggetto di CERTIFICAZIONE CONTABILE;
  • le attività formative svolte siano dettagliate in una RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

Certificazione contabile

Le spese ammissibili devono risultare da un’apposita certificazione da allegare al bilancio.

Imprese soggette a revisione legale dei conti: le spese devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (D.Lgs. 39/2010).

Imprese non soggette a revisione legale dei conti: le spese devono essere certificate da un revisore (o da una società di revisione). Per queste imprese le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 5.000 euro.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti nell’assunzione dell’incarico deve osservare i principi di indipendenza (art. 10, D.Lgs. 39/2010)

Anche in questo caso Talent24 può assisterti nel trovare la soluzione più corretta per la tua Azienda.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai fini dei controlli, va conservata la seguente documentazione che Talent24 provvederà a predisporre per Vs. conto:

  • una Relazione illustrativa delle modalità organizzative/contenuti delle attività di formazione;
  • il “Registro didattico”, cioè un registro nominativo di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal formatore esterno;
  • la documentazione contabile/amministrativa che provi la corretta applicazione dell’agevolazione.
NORMATIVA E SCADENZE

Sono agevolabili le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 ossia nel 2021 o 2022 per i soggetti «solari». Per individuare il periodo di imputazione dei costi si applica il principio generale della competenza (Tuir, art. 109). L’agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato (Reg .UE 651/2014) ed è cumulabile con altri aiuto di stato aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nel rispetto dell’intensità massime di aiuto previste dal Reg. UE 651/2014.